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     Statuto

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TITOLO I
NATURA E FINALITA'

Art. 1

L’Arciconfraternita dio S. Stefano dal Sacco Rosso è un’associazione pubblica di fedeli con sede presso la Chiesa di Santo Stefano in Molfetta.Gode di personalità giuridica canonica ed è soggetta, oltre che al presente Statuto, alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai decreti emessi dal Vescovo Diocesano.
Ha conseguito la personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti in data 13/6/1936 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura (TRIBUNALE) di Bari al n. 243 in data 30/5/1987.
Ha le proprie insegne determinate dal Regolamento.

Art. 2

La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro.
In particolare essa ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone di:
a) vivere la fraternità, la condivisione della fede e la testimonianza cristiana;

 b) attuare un percorso formativo per tutti i confratelli, sotto la guida del Padre Spirituale, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta, a livello umano, spirituale, associativo, ecclesiale, culturale, favorendo l’incontro tra le diverse generazioni;

 c) promuovere lo spirito della liturgia, curando dignitosamente le celebrazioni e sostenendo il culto precipuo della chiesa ove ha sede;

d) favorire il volontariato e la solidarietà secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti e anche in funzione delle necessità locali e delle nuove povertà;

e) vivere lo spirito cristiano della penitenza e del sacrificio;

f) collaborare per l’attuazione delle direttive pastorali del Vescovo e di quelle parrocchiali promuovendo anche attività di collaborazione con altre associazioni;

g) provvedere alla conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita.

 

TITOLO II
I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

Capitolo I
Ammissione e Dimissione dei Soci

Art. 3

 Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, tutti i fedeli che:

- siano maggiorenni ed abbiano ricevuto il Sacramento della Confermazione;

- si impegnino a vivere con coerenza cristiana l’Evangelo di Gesù e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

- hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica e si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono incorsi in scomunica;

- vivono in situazione coniugale irregolare secondo la vigente disciplina della Chiesa (matrimonio civile, divorziati risposati, libera convivenza, adulterio notorio);

- si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;

- sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell’Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;

- non rispettano l’Autorità ecclesiastica nella persona dell’Ordinario, del Parroco e dell’Assistente Ecclesiastico.

Art. 5

La domanda di ammissione al noviziato deve essere rivolta sempre per iscritto dall’interessato al Priore, esibendo i seguenti documenti:

a) certificato di battesimo e di cresima e, in caso di unione coniugale, certificato di matrimonio religioso;

b) lettera di presentazione del proprio parroco che attesti la buona stima religiosa, morale e civile;

c) fotocopia di un documento d’identità.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la documentata ricorrenza delle predette condizioni e, in caso positivo, ammette i richiedenti, che iniziano un periodo di noviziato della durata di un anno pastorale. I candidati per i quali sia stata deliberata l’ammissione alla Confraternita partecipano al rito della vestizione con l’impegno di fedeltà allo Statuto e ai Regolamenti e l’imposizione dell’abito proprio.

Art. 6

Il Confratello che, dopo la legittima accettazione nel Sodalizio, viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 4 del presente Statuto oppure è di disturbo o di intralcio alla vita della Confraternita o si assenti prolungatamente ed ingiustificatamente dalla vita comunitaria della stessa, previa ammonizione del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio dell’Assistente Spirituale e della Consulta, secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti.
Nel corso dell’iter dell’azione disciplinare il Confratello rimane sospeso da ogni attività della Confraternita.
Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato in una seduta comune tra il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e l’Assistente Spirituale.
Avverso il provvedimento di espulsione, il confratello può proporre ricorso al Vescovo entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 7

Il Confratello inadempiente alle quote annuali di associazione, e altre eventuali quote, è sospeso dalla Confraternita.
La sospensione deve essere annotata nel Registro dei Confratelli.
Al terzo anno di morosità la sospensione si tramuta automaticamente nella dimissione dalla Confraternita che viene annotata sul Registro dei Confratelli.

Art. 8

Se un Confratello, sospeso per inadempienze finanziarie, desidera rientrare nella Confraternita, non deve ripetere le procedure di ammissione ma è tenuto a versare tutte le quote non versate per il tempo della sospensione.
Viceversa, se un Confratello dimesso per inadempienze finanziarie desidera rientrare nella Confraternita, attuerà un nuovo percorso formativo, con esclusione del rito della vestizione.

Art. 9

I Confratelli, investiti di cariche associative, che siano gravemente mancanti nell’espletamento delle loro funzioni, sono richiamati all’adempimento dei compiti assunti dal Priore. Nel caso non si ponga rimedio, sono deferiti dall’Assistente Spirituale al Vescovo Diocesano che prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni. Nel caso le mancanze riguardino il Priore, questi viene deferito dall’Assistente Spirituale al Vescovo.
Gli amministratori che abbiano recato danno alla Confraternita sono tenuti al risarcimento.

Art. 10

I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel Sodalizio.

 

Capitolo II
DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI EFFETTIVI

Art. 11

 I Confratelli, iscritti per l’anno in corso nel Registro Generale, hanno il diritto di far parte dell’Assemblea con voto attivo e anche con voto passivo, se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Chi occupa compiti direttivi in partiti politici non può assumere la carica di Priore. Chi nella Confraternita esercita una carica elettiva non può essere proposto ad altra carica, se prima non si dimette irrevocabilmente da quella attualmente esercitata.

Art. 12

 I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine o diocesane cui sono invitate le Confraternite, di pagare la quota annuale di iscrizione. La vita cristiana e l’impegno apostolico sono alimentati con la celebrazione della Liturgia delle Ore, la meditazione della Sacra Scrittura e la partecipazione frequente ai Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione.

 

 

TITOLO III
GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

Capitolo I
L’ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

Art. 13

 L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli regolarmente iscritti per l’anno in corso.
Ad essa spetta:

a) eleggere il Priore e i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, tutti proposti dalla Consulta, e i membri della Consulta proposti dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assistente Ecclesiastico. Tutti i candidati agli organi elettivi per essere sottoposti a votazione dovranno essere preventivamente approvati dal Vescovo Diocesano almeno 10 giorni prima della relativa consultazione elettorale;

b) deliberare circa le proposte di revisione dello Statuto e dei Regolamenti;

c) approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;

d) determinare il contributo annuale dei Confratelli ed ogni altro eventuale contributo straordinario;

e) fissare la tassa di prima iscrizione alla Confraternita in un ammontare comunque non superiore a tre volte il contributo annuale dei Confratelli;

f) approvare il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo di ciascun anno, presentati dal Consiglio di Amministrazione;

 g) deliberare sull’accettazione di legati e donazioni e sugli altri atti di straordinaria amministrazione, osservate le norme del Libro V del CIC e i Decreti emessi dal Vescovo Diocesano, a norma del Can. 1281 § 2 del CIC.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Priore.
La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima, o con avviso personale, firmato dal Priore, oppure con manifesto pubblico.
L’avviso personale o il manifesto pubblico devono contenere l’Ordine del giorno, depositato venti giorni prima dell’Assemblea presso la Curia Vescovile e approvato in forma scritta dall’Ordinario Diocesano.
Nessun argomento, non compreso nell’ordine del giorno o non riguardante la Confraternita potrà essere discusso in Assemblea.
In mancanza dell’approvazione scritta preventiva o in caso di difformità tra l’Ordine del Giorno approvato e quello inviato ai Confratelli o discusso in Assemblea, la convocazione è nulla e nulle sono tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Art. 15

Sono Assemblee Straordinarie quelle in cui si pongono all’Ordine del Giorno proposte di revisioni dello Statuto o dei Regolamenti della Confraternita o atti di straordinaria amministrazione. Sono Assemblee Ordinarie tutte le altre.

Art. 16

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 14, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Confratelli iscritti per l’anno in corso. In seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un’ora, con qualunque numero di Confratelli presenti iscritti per l’anno in corso.

Art. 17

Nelle consultazioni elettorali, ogni Confratello esprime, a scrutinio segreto, su una scheda appositamente preparata, il proprio voto circa le candidature proposte per la carica di Priore, di Consultore o di Revisore dei Conti. Ogni Confratello può esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai membri da eleggere.
Gli eletti esercitano validamente il loro mandato solo dopo la conferma del Vescovo Diocesano, a norma del can. 317 CIC e sono soggetti a rimozione, a norma del can. 318 § 2 dello stesso Codice.

Art. 18

Le delibere di natura non elettorale sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano o per appello nominale a giudizio del Presidente. In caso di parità, dopo due successive votazioni, prevale il voto del Presidente.

Art. 19

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta congiunta del Consiglio di Amministrazione, della Consulta e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un quinto dei Confratelli regolarmente iscritti per l’anno in corso, sentito il parere del Padre Spirituale. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Art. 20

Le delibere relative agli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto Vescovile emesso a norma del can. 1281 § 2 CIC sono soggette alla normativa dello stesso decreto.
L’inosservanza della predetta normativa le rende nulle e prive di qualsiasi effetto (can. 1281 § 1 CIC).

Art. 21

 Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall’Assistente Ecclesiastico, deve essere trasmessa alla Curia Vescovile.
Non potrà essere rilasciata autorizzazione scritta per la convocazione di Assemblea se non sia stato depositato in Curia il verbale dell’Assemblea precedente.

 

 

Capitolo II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

 Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea ed è composto dal Priore e da due Consiglieri.
I Consiglieri sono proposti da ciascun candidato alla carica di Priore, vengono eletti insieme a lui, durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo triennio.
I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consigliere – età e anzianità di appartenenza al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.
L’elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo dopo la conferma del Vescovo Diocesano.

Art. 23

Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo, decade anche l’intero Consiglio di Amministrazione.
Se per qualsiasi motivo decadono dalla carica uno o più Consiglieri, spetta al Priore formulare una lista di nominativi in numero almeno doppio dei Consiglieri da sostituire. Fra essi l’Assemblea eleggerà i nuovi Consiglieri che dovranno essere confermati dal Vescovo Diocesano.
Gli eletti restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione e potranno essere rieletti una sola volta.

Art. 24

 Il Consiglio, su proposta del Priore, nomina il Segretario e l’Economo.
Se non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni senza diritto di voto. L’Economo non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

Art. 25

 Il Consiglio è convocato dal Priore o su richiesta del Padre Spirituale o di un Consigliere o della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’invito scritto, contenente l’Ordine del Giorno, è diramato almeno tre giorni prima e deve essere inviato a ciascuno dei Consiglieri e, nei casi previsti dall’art. 50 dello Statuto, anche a ciascuno dei Revisori dei Conti.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della riunione e delle ragioni dell’urgenza.
Sono comunque valide le riunioni del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione:

- ha la responsabilità dell’animazione, della guida e dell’amministrazione della Confraternita per la realizzazione delle finalità istituzionali;

- elabora un programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale diocesana, e i Bilanci Preventivo e Consuntivo, corredati da apposite relazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Qualora l’Assemblea non approvi, per giustificato e grave motivo il Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione s’intende decaduto dal suo mandato, che però continua ad esercitare solo per l’ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o di una Gestione Commissariale;

- Partecipa ai ritiri di Avvento e Quaresima e agli altri momenti di formazione organizzati dall’Assistente Diocesano e dall’Ufficio di presidenza della Consulta delle Confraternite della Diocesi.

Art. 27

Il Consiglio adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in esecuzione del programma e dei bilanci approvati. In particolare:

- verifica la ricorrenza delle condizioni richieste e deliberate per l’ammissione tra i Candidati alla Vestizione o tra gli Aspiranti, di coloro che hanno presentato domanda;

- esprime pareri sulle proposte della Consulta da presentare in Assemblea;

- delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;

- predispone le proposte per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;

- collabora con l’Assistente Ecclesiastico per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;

- promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;

 - delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;

- assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa, salva la successiva comunicazione all’Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni;

- delibera i provvedimenti disciplinari, osservate le determinazioni della Consulta;

- delibera, sentita la Consulta e con il parere favorevole dell’Assistente Ecclesiastico, circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione.

- Resta fermo che per gli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto emesso dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1281 § 2 del CIC, il Consiglio ha in ogni caso la necessità della preventiva autorizzazione del Vescovo.

 

 

Capitolo III
IL PRIORE

Art. 28

Il Priore viene eletto dall’Assemblea, previa formale proposta da parte della Consulta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del presente Statuto, approvata dall’Ordinario Diocesano almeno dieci giorni prima della consultazione elettorale.
Il candidato Priore propone a sua volta i nominativi dei Consiglieri di Amministrazione da eleggersi insieme a lui.
Il neoeletto Consiglio di Amministrazione prenderà possesso secondo i termini previsti da ciascun Regolamento.

Art. 29

Se il candidato Priore non raggiunga la maggioranza dei voti, pari al 50% + uno dei votanti, la Consulta, in uno con il Consiglio di Amministrazione uscente, si riunisce per procedere a una nuova designazione, seguendo le linee operative messe in atto precedentemente.

Art. 30

L’Assemblea viene chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla nuova terna proposta. Nel caso in cui neppure la nuova terna dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, il Priore uscente rimette il tutto nelle mani del Vescovo Diocesano per le decisioni del caso.
I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Priore – età e anzianità d’iscrizione al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

Art. 31

Il Priore:

- dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;

- ha la legale rappresentanza della Confraternita;

- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali;

- cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

 - firma le ricevute di pagamento e di riscossione insieme all’Economo;

- fa redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili;

- assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l’obbligo di riferire al più presto agli organi competenti;

 - nomina tra i Consiglieri il Vice Priore che assume le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento;

 - propone i candidati alle cariche di Segretario e di Economo.

Art. 32

All’inizio del proprio mandato il Priore presenterà all’Ufficio Diocesano per le Confraternite il Registro d’Inventario.
Inoltre, il Priore richiederà al predetto Ufficio una vidimazione straordinaria del Registro Generale dei Confratelli tre giorni prima di quello di una elezione. Verranno ammessi a votare, quindi, solo i Confratelli che risultano iscritti per l’anno in corso all’atto della vidimazione straordinaria e siano in regola con il pagamento dell’annualità e non risultino sospesi.

Art. 33

I Consiglieri collaborano con il Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita.

 

 

Capitolo IV
IL SEGRETARIO E L’ECONOMO

Art. 34

 Il Segretario Il Segretario, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:

 - provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore e all’ Assistente Ecclesiastico;

- verificare, nelle singole riunioni, gli aventi diritto al voto e registrare le loro presenze;

- curare la redazione dei registri e del materiale di archivio, la raccolta dei documenti e il protocollo di corrispondenza;

- redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli;

Art. 35

 Entro quindici giorni dalla riunione, il Segretario trasmetterà alla Curia Vescovile copia del verbale dell’Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

Art. 36
L’Economo

L’Economo, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
Ha il compito di:
- riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma dovuta, ed effettua i pagamenti congiuntamente al Priore;

- redigere e aggiornare il Registro d’Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre;

- curare la tenuta del Registro di Contabilità;

- predisporre gli schemi di Bilancio Preventivo e Consuntivo;

- predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti; - curare i rapporti della Confraternita con l’Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo

 responsabile, insieme al Priore, dell’osservanza della normativa civile e canonica;

 - versare annualmente i tributi stabiliti dal Vescovo Diocesano;

 - presentare il Registro di Contabilità all’Ufficio Amministrativo Diocesano per la vidimazione annuale.

 

 

Capitolo V
L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 37

L’Assistente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo Diocesano e, pertanto, nella Confraternita rappresenta l’Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio.
Egli, perciò, ha il diritto – dovere di:

 - essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio di Amministrazione e nell’Assemblea, partecipando alle stesse con voto consultivo e sottoscrivendone i verbali;

- proporre, con il Consiglio di Amministrazione i candidati per la elezione dei membri della Consulta. In tale riunione partecipa con voto deliberativo e ne sottoscrive i verbali;

- curare l’adempimento dei legati e dei suffragi per i Confratelli defunti;

- curare la catechesi dei Confratelli, dei Candidati alla Vestizione e degli Aspiranti;

- curare il dignitoso ed esemplare svolgimento delle azioni liturgiche.

Art. 38

L’Assistente Ecclesiastico è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi organizzati dalla Confraternita.

Art. 39

L’Assistente Ecclesiastico ha diritto ad una remunerazione adeguata e dignitosa stabilita dal Vescovo, sentito il Consiglio di Amministrazione della Confraternita.

Art. 40

Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, l’Assistente Ecclesiastico dovrà concordare con il Parroco le celebrazioni che si svolgono nella chiesa.
In ogni caso tali celebrazioni non dovranno coincidere con gli orari di quelle della Parrocchia

 

 

Capitolo VI
LA CONSULTA

Art. 41

La Consulta è composta, quali membri ordinari, dall’Assistente Ecclesiastico e, normalmente, da quattro confratelli, Il numero dei componenti della Consulta può essere ridotto fino a due con esplicita norma che deve essere prevista dal Regolamento.
Essi devono distinguersi per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità, lungimiranza e devono essere di esempio e riferimento per tutti i Confratelli.
I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consultore – età e anzianità d’iscrizione al Sodalizio – vengono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento.

Art. 42

I Consultori vengono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e dell’Assistente Ecclesiastico, il cui parere ha forza deliberativa, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

 Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani d’età. Il candidato più suffragato assume l’incarico di Coordinatore della Consulta; in caso di parità di voti prevale il più anziano d’iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

I Consultori durano in carica quattro anni e sono riproponibili per un ulteriore quadriennio anche successivo.

Art. 43

Se decadono dalla carica uno o più membri della Consulta subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d’iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.
I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato della Consulta e possono essere riproposti per un ulteriore mandato anche successivo.

Art. 44

Se entro il 31 dicembre dell’anno in cui scade il mandato della Consulta scade anche il mandato del Consiglio di Amministrazione o della Gestione Commissariale della Confraternita, il mandato della Consulta viene prorogato fino a sessanta giorni dopo la conferma dell’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o dopo la nomina o la riconferma della Gestione Commissariale.

Art. 45

 Compete alla Consulta:
a) Collaborare, secondo le indicazioni dell’Assistente Ecclesiastico, alla formazione dei Candidati alla Vestizione e degli Aspiranti e seguire la loro partecipazione alle iniziative per essi predisposte, e alla vita e alle attività della Confraternita;

 b) esprimere parere circa l’ammissione alla Confraternita di quei candidati che abbiano compiuto il noviziato;

 c) proporre i candidati alla carica di Priore e del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) sollecitare, ove fosse necessaria, e determinare l’azione disciplinare;

e) promuovere lo spirito di comunione e di solidarietà e dirimere eventuali controversie tra Confratelli, tra questi e gli organi della Confraternita e tra gli stessi organi.

Art. 46

Quando la Consulta si riunisce per proporre candidati alla carica di Priore ai membri ordinari si aggiunge, a pieno titolo, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 47

La Consulta è presieduta dal suo Coordinatore ed è da lui convocata secondo le necessità.
La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l’Ordine del Giorno da trattare.
Il Coordinatore nomina, tra i membri ordinari, il Segretario.
Per la validità delle decisioni è richiesta obbligatoriamente la presenza dell’Assistente Ecclesiastico e della metà degli altri membri ordinari e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni della Consulta si redige verbale, contenente solo le deliberazioni finali; esso viene sottoscritto dall’Assistente Ecclesiastico e da tutti i consultori presenti.
Contro le decisioni della Consulta è ammesso ricorso al Vescovo Diocesano.

 

 

Capitolo VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 48

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente.
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, su proposta della Consulta da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta soltanto. Nel caso uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti e secondo quanto già prescritto dall’art. 43 in tema di precedenza.

Art. 49

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi per l’effettuazione della sorveglianza affidatagli.
Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati, donazioni, disposizioni, ecc.

Art. 50

 I Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in cui si pongono all’ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione.
I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio di Amministrazione se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri.
Se, però, il Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta dei Revisori dei Conti, essi hanno la facoltà di esporre le ragioni e richiedere l’adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 51

Il Collegio dei revisori dei Conti esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all’Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all’Assemblea.
In qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento di carattere amministrativo o contabile della Confraternita.

Art. 52

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti. In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità, inviteranno per iscritto il Consiglio di Amministrazione a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione e, se del caso, potranno inviare una relazione scritta al Vescovo Diocesano.

 

 

TITOLO IV
NORME GENERALI E NORME TRANSITORIE

Art. 53

Le votazioni che riguardano le persone si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 54

Con l’entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati tutti gli Statuti e i Regolamenti precedenti senza alcuna eccezione.

Art. 55

Solo al Vescovo Diocesano compete l’interpretazione autentica dello Statuto e le modifiche di esso (can. 314 CIC) o eventuali deroghe.

Art. 56

 Lo Statuto è ulteriormente integrato dai Regolamenti di ciascuna Confraternita che devono essere presentati al Vescovo Diocesano per l’approvazione, entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente Statuto.

Art. 57

L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 58

In circostanze speciali e per gravi motivi il Vescovo Diocesano può sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare una Gestione Commissariale che diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318 CIC).
La durata della Gestione Commissariale nonché i suoi poteri sono quelli fissati dal Decreto Vescovile di nomina. All’inizio della gestione commissariale decadono tutte le cariche.

Art. 59

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano per gravi cause o per mancanza di confratelli o per inefficienza (can. 320 § CIC).
In tal caso il patrimonio della Confraternita è assegnato dal Vescovo Diocesano ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto seguendo le procedure stabilite dall’art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 Novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.

Art. 60

Tutti gli organi collegiali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto restano in carica secondo i termini stabiliti dagli artt. 22, 42 e 48.

Art. 61

Il presente Statuto entra in vigore il 1 gennaio 2012.

Art. 62

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

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